Contrassegno da attaccare, bollo virtuale, F24 trimestrale: sull'imposta di bollo regna la confusione. Vediamo con ordine quando si usa ciascuna modalità e rispondiamo alla domanda che ci fanno più spesso: si può pagare il bollo con l'F24 sulle fatture cartacee ai pazienti? Con le fonti ufficiali alla mano.
L'imposta di bollo è pari a 2,00 € ed è dovuta sulle fatture (e documenti simili) senza IVA di importo superiore a 77,47 € (art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte I, del DPR 642/1972).
Riguarda quindi in pieno i professionisti sanitari: le prestazioni sanitarie sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972), quindi le fatture ai pazienti — se sopra soglia — sono soggette a bollo. Al contrario, per il principio di alternatività, se la fattura reca operazioni con IVA effettivamente dovuta, il bollo non si applica.
Questo è il cuore della questione. L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 14/2020) ha riepilogato che l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta in tre modi:
Tenere separati questi tre binari scioglie quasi tutti i dubbi.
Le fatture ai pazienti restano cartacee o PDF (non passano dallo SdI). Per queste la via ordinaria è il contrassegno: applichi la marca da 2 € sull'originale consegnato al paziente e conservi la tua copia con la dicitura di assolvimento. Il contrassegno è rilasciato dagli intermediari convenzionati (tabaccai) e la sua data deve essere uguale o precedente a quella della fattura.
Se invii la fattura via e-mail, puoi apporre la marca sul tuo originale e riportare sulla copia inviata la dicitura con il numero identificativo del contrassegno.
Qui sta l'equivoco più comune, quindi mettiamolo nero su bianco:
L'unico modo per pagare in F24 il bollo delle fatture cartacee è passare al regime del bollo virtuale ex art. 15 DPR 642/1972: in quel caso non applichi più la marca fisica, ma — dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate — versi l'imposta in modo virtuale con pagamenti periodici (l'ufficio liquida in via provvisoria l'importo e lo ripartisce in rate; a gennaio presenti la dichiarazione consuntiva dei documenti emessi nell'anno).
È una modalità pensata per chi emette molti documenti: richiede la domanda di autorizzazione e una gestione più strutturata. Per il professionista con poche fatture cartacee, la strada semplice resta il contrassegno.
Quando emetti una fattura elettronica verso un cliente azienda (B2B via SdI), il bollo si assolve in modo virtuale:
Le scadenze ordinarie sono fissate dall'art. 6 del DM 17/06/2014. Per gli importi ridotti è previsto un differimento (i primi trimestri possono essere accorpati ai successivi): conviene sempre verificare l'importo e la scadenza proposti direttamente nel portale, perché soglie e date sono state aggiornate nel tempo.
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Inizia gratisDPR 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 13 Tariffa Allegato A, Parte I; art. 15) · DM 17 giugno 2014 (art. 6) · Agenzia delle Entrate, risposta n. 14/2020 · Agenzia delle Entrate, portale "Fatture e Corrispettivi" (versamento imposta di bollo) · Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428/2022. Contenuto informativo, verificato sulle fonti citate; non sostituisce la consulenza di un commercialista. Soglie, scadenze e codici possono essere aggiornati: verifica sempre la normativa vigente.