- Le fatture ai pazienti non passano dallo SdI: restano cartacee o PDF, e i dati vanno al Sistema TS.
- La fattura elettronica serve verso aziende, enti e pubbliche amministrazioni.
- Anche in forfettario, dal 2024, l’obbligo di e-fattura vale per tutti i clienti non pazienti.
- Due serie di fatture, due strumenti: non mescolarle.
Le fatture ai pazienti restano fuori dalla fattura elettronica
Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche (i tuoi pazienti) non possono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). È il divieto legato alla tutela dei dati sanitari: una fattura elettronica passerebbe da un canale non pensato per informazioni così delicate.
Questo divieto, nato come misura temporanea e prorogato negli anni, è diventato strutturale: il D.Lgs. 81/2025 ha modificato l’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e non si tratta più di una proroga annuale. In pratica: la fattura al paziente la emetti in formato cartaceo o PDF, come hai sempre fatto.
Il Sistema Tessera Sanitaria: qui invii i dati
Quello che invece devi fare è comunicare le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), che le mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato del paziente. È un canale diverso dalla fattura elettronica, pensato proprio per i dati sanitari.
Con la nuova cadenza, l’invio delle spese al Sistema TS è diventato annuale: raccogli le fatture dell’anno e le trasmetti entro la scadenza prevista. Abbiamo messo calendario, criterio di cassa e sanzioni in un articolo dedicato: Sistema TS 2026: una sola scadenza all’anno.
E allora quando serve la fattura elettronica?
La fattura elettronica ti serve solo quando il cliente non è un paziente-persona fisica, ma un’azienda o un ente (rapporti B2B). Qualche esempio tipico per uno psicologo:
- consulenze o formazione per una società o uno studio;
- collaborazioni con cooperative, associazioni, poliambulatori strutturati come imprese;
- prestazioni per aziende (per esempio gli sportelli di ascolto aziendali).
In questi casi emetti una fattura elettronica in formato XML (FatturaPA) e la trasmetti a SdI. È l’unico ambito in cui, da psicologo, la FE entra davvero in gioco.
Attenzione al caso intermedio: la prestazione è resa a una persona fisica ma pagata da un terzo (un’azienda, un’assicurazione, un familiare con partita IVA). Vale comunque il divieto, perché conta la natura sanitaria della prestazione; e il nominativo del paziente non va inserito nel documento.
Come si incastra tutto, in pratica
Riepilogando, la tua attività si muove su due binari:
- Pazienti → fattura PDF o cartacea + invio al Sistema TS;
- Clienti azienda → fattura elettronica XML a SdI.
Il punto delicato è tenerli separati senza sbagliare, e ricordarsi le scadenze. Per questo un gestionale pensato per i professionisti sanitari fa la differenza: riconosce da solo se la fattura va al Sistema TS o allo SdI, calcola cassa previdenziale e bollo, e tiene i conti in ordine.
- D.L. 119/2018, art. 10-bis
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81
- DM 19 ottobre 2020